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Lavoro agile (smartworking)

 Il Lavoro agile viene definito dalla legge come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita:

  • mediante accordo scritto tra le parti (azienda e lavoratore);
  • anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi;
  • senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro;
  • con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

La prestazione lavorativa viene eseguita:

  • in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa;
  • entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.  
Di particolare importanza è la formazione legata agli aspetti della sicurezza sul lavoro, della gestione del tempo, della fiducia organizzativa e del lavoro per obiettivi. Confcommercio Milano ha quindi ritenuto opportuno offrire percorsi formativi gratuiti rivolti ai lavoratori e ai manager delle imprese.
 
I percorsi formativi vengono finanziati completamente da Ebiter Milano e l’attiva formativa viene realizzata da Formaterziario – Alta Scuola per la formazione delle imprese del commercio, turismo, servizi e professioni (già Scuola Superiore del Commercio).
 
I corsi, rivolti ad un numero minimo di 6 partecipanti, anche di aziende diverse, possono anche essere personalizzati in funzione di specifiche esigenze aziendali, a tal fine è possibile in qualunque momento prenotare un incontro per predisporre le azioni formative dedicate alla singole imprese.
 

Le imprese interessate ad attivare i percorsi formativi possono contattare Formaterziario - dott.ssa Daniela Sala:

tel. 02 40305252 
daniela.sala@scuolasuperiorects.it 

 

sw catalogo formativo_2

 

***



In data 7 dicembre 2021, Confcommercio e le altre Parti Sociali hanno sottoscritto, alla presenza del Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, il Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile. 

Le linee guida, fornite da tale Protocollo, affiancano la normativa vigente contenuta nella Legge n. 81/2017 e delineano una cornice di orientamento all’eventuale contrattazione collettiva sul tema. 

Restano in ogni caso fermi gli accordi sindacali nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data di sottoscrizione del presente Protocollo e gli accordi individuali in essere. 

Il Protocollo è composto da 16 articoli, dai “principi generali” alle “disposizioni finali”, dalla “regolazione della disconnessione” agli “strumenti di lavoro”, dai quali possono trarsi degli elementi utili per fornire risposte concrete ai grandi cambiamenti che l’innovazione tecnologica produce nei modelli organizzativi delle imprese. 

L’Accordo, conferma per l’avvio del lavoro agile la stipulazione per iscritto dell’accordo individuale, come definito dagli artt. 19 e 21, l. n. 81/2017 e secondo quanto stabilito dai contratti collettivi, ove regolato. Indica le possibili previsioni minime dell’accordo individuale, tra le quali, oltre all’alternanza tra il lavoro nei locali aziendali e all’esterno, la messa a disposizione degli strumenti di lavoro, i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione. 

Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali. 

Nell’intesa sono evidenziate le esigenze di semplificazione poste in essere nel modello di smart working emergenziale (art. 15) e di salvaguardia e valorizzazione degli accordi individuali, rimasti comunque la fonte primaria dell’istituto. 

 

 
 

Tracciato di accordo individuale

 
 
 
 
 
 

 
Richieste e segnalazioni