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AUA

L'Autorizzazione Unica Ambientale, AUA, istituita con D.P.R. 59/2013, incorpora ben sette tra comunicazioni e autorizzazioni in campo ambientale, che in precedenza i soggetti interessati dovevano chiedere singolarmente.

Essa consente alle PMI nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di fare richiesta allo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) di un solo "visto ambientale" al posto di una serie di "titoli abilitativi" attualmente rilasciati da Amministrazioni diverse, relativi a:

  • autorizzazione agli scarichi idrici di cui alla Parte Terza (art. 124 e ss) del D. Lgs. 152/2006 -Codice ambientale-;
  • comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (art. 112, D. Lgs. 152/2006);
  • autorizzazione per le emissioni in atmosfera (art. 269, D.Lgs. 152/2006);
  • autorizzazione generale ex art. 272 D.Lgs. 152/2006;
  • comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, comma 4 o comma 6, Legge 447/1995, sull’inquinamento acustico;
  • autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dalla depurazione in agricoltura;
  • comunicazioni alla Provincia in materia di rifiuti (autorizzazioni semplificate per autosmaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, di cui agli artt. 215 e 216 D.Lgs. 152/2006.


Di seguito, alcuni dei punti del D.P.R. 59/2013 sui quali si è espresso il Ministero dell'Ambiente con Circolare 7 novembre 2013, allo scopo di fare chiarezza.

1. Un impianto produttivo non sottoposto ad AIA, è soggetto ad AUA anche quando il gestore sia una grande impresa.
2. Vi è l'obbligo di fare richiesta dell'AUA quando l'impianto debba ottenere il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento di almeno uno tra i sette titoli abilitativi indicati all’art. 3 del D.P.R. 59/2013, ad eccezione dei due casi seguenti:
      - il gestore non si avvale dell'AUA se l'impianto è soggetto soltanto a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni;
      - il gestore intende aderire alle autorizzazioni generali alle emissioni.
3. La richiesta dell’AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi indicati, salvo che ricorra una delle due deroghe sopra richiamate.
4. Con riguardo al termine per la presentazione della prima domanda di AUA, allorché un’autorizzazione ambientale si avvii a scadere, il Ministero suggerisce di presentare l’istanza di AUA entro i termini previsti dalla disciplina di settore (norma speciale) dell’autorizzazione in scadenza.


 
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