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Consultazione Archivi

Statuto ItaliaProfessioni

(approvato nell’Assemblea del 15/11/2012)

  

Titolo I
Istituzioni e finalità

 

Art. 1 – Denominazione

1. E’ costituita l'Associazione dei Professionisti la quale può assumere la definizione abbreviata di “ITALIAPROFESSIONI”.

2. L'Associazione è I'espressione unitaria dei professionisti che, a diverso titolo e in forma diversa, esercitano un'attività qualificata, con apporto di competenze professionali specifiche.

3. L’Associazione aderisce all’Unione del Commercio, del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano (di seguito "Unione"), ai sensi dell'art. 3 dello statuto della ridetta Unione, e alla Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo (denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia”), della quale utilizza il logo, condivide finalità, principi ispiratori e regole di comportamento e accetta il Codice Etico, i regolamenti, i deliberati degli Organi e lo statuto in regime di Associazione amministrata ex art. 43 dello Statuto Unione.

Art. 2 – Sede e durata

1. L’Associazione ha sede in Milano.

2. Essa è costituita a tempo indeterminato.

Art. 3 – Finalità

1. L'Associazione è istituita allo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi economici, morali e sociali dei professionisti aderenti in conformità con gli indirizzi di Unione.

2. In particolare, essa:
a) elabora codici etici per le professioni non regolamentate e, costituisce, sulle medesime, un Osservatorio locale;
b) cura la formazione, I'informazione e I'aggiornamento continui, professionale e generale dei soci, organizzando, all'uopo, appositi corsi per il rilascio di attestazioni di qualità ed efficienza professionale;
c) favorisce iniziative e scambi di conoscenza utili alla valorizzazione della professione degli associati;
d) rappresenta, interpretandone e tutelandone gli interessi, gli operatori professionali nei confronti dei soggetti istituzionali, sociali, politici, individuali e collettivi, pubblici e privati;

e) assiste, collettivamente ed individualmente, gli operatori professionali, anche avvalendosi delle strutture e dei servizi dell'Unione, legale, tributaria, amministrativa, contabile finanziaria, nonché in ogni altro ambito tecnico rispetto al quale si rilevano esigenze o interessi rilevanti;
f) designa e nomina, di concerto con l’Unione, i propri rappresentanti o delegati in enti, organismi e commissioni, nei quali la rappresentanza collettiva dei professionisti associati sia costituita o ammessa;
g) di concerto con l’Unione promuove la costituzione, o se già costituiti, partecipa e aderisce a organismi, di qualsiasi forma giuridica, che svolgono attività direttamente o indirettamente funzionali al conseguimento dei fini associativi;
h) svolge ogni altro compito affidato dalle leggi o dalle deliberazioni degli organi sociali.

3. L’Associazione non ha fini di lucro.

4. Essa è organizzazione sociale autonoma e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici.

 
Titolo II
Soci

Art. 4 – Requisiti

1. Possono aderire all'Associazione gli operatori che esercitano la professione in forma esclusivamente personale, senza vincolo di dipendenza e senza organizzazione d'impresa.

2. Nel caso di esercizio della professione con organizzazione di impresa, I'operatore professionale può aderire a titolo esclusivamente personale.

3. Gli operatori di cui ai commi precedenti possono entrare a far parte dell’Associazione in qualità di: 
- Socio effettivo 
- Socio aderente

4. Si intende per “socio effettivo” l’operatore che aderisce in via diretta all’Associazione e che dichiara di non fare parte, contemporaneamente, di altre Associazioni o gruppi omogenei.

5. Si intende per “socio aderente” l’operatore iscritto ad altra Associazione o gruppo omogeneo che, in seguito agli accordi negoziali intercorsi tra questi ultimi e ItaliaProfessioni, previa delibera consiliare, aderisce all’Associazione secondo le modalità di cui al successivo comma 8.

6. Il socio aderente:
- ha diritto di fruire di assistenza, supporto, informazione, consulenza e di ogni altra attività fornita dall’Associazione ai Soci in regola con la quota associativa; 
- ha il dovere di osservare lo Statuto e le delibere degli organi associativi, di corrispondere la quota associativa  e di astenersi da ogni iniziativa che sia in contrasto con le azioni e le direttive dell’Associazione e con gli interessi collettivi degli associati;
- partecipa alle riunioni dell’Assemblea senza diritto di voto e non esercita l’elettorato né attivo né passivo.  

7. Possono essere ammessi in qualità di soci effettivi, a discrezione del Consiglio, anche ex associati delle Associazioni o soggetti ex-facenti parte di gruppi omogenei, di cui al comma 5 del presente articolo, purché dimessisi dalle prime da almeno due anni o, a discrezione del Consiglio, anche indipendentemente dal decorso del suddetto periodo, qualora dovessero venir meno le intese con i predetti.

8. I soci aderenti sono ammessi a partecipare con voto deliberativo alle Commissioni e Comitati Tecnici, di cui al successivo art. 28 bis.

9. Specifiche modalità e condizioni di adesione dei soci aderenti sono definite con delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Art. 5 – Adesione

1. Il rapporto associativo si costituisce per effetto e dal momento della accettazione della domanda d'adesione del professionista, e della relativa corresponsione dei contributi associativi, di cui all'art. 30 del presente statuto.

2. Avverso il rigetto della domanda d'adesione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

3. Il rapporto associativo si costituisce per I'esercizio sociale in corso al momento dell'accettazione di cui al comma 1, e per i due successivi, rinnovandosi tacitamente, alla scadenza, di triennio in triennio, salvo il disposto dell'art. 9 del presente statuto.

4. L’adesione all’Associazione attribuisce la qualifica di Socio dell’Unione e comporta l’accettazione del presente Statuto e di quello della stessa Unione.

Art. 6 - Doppio inquadramento

1. Il contestuale inquadramento nell'Associazione di categoria ed in quella a carattere generale territorialmente competente costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

2. L'Associazione cura l'attuazione del doppio inquadramento, per effetto del quale l'adesione all'Associazione comporta automaticamente adesione a quella territoriale e viceversa.

Art. 7 – Domanda

1. La domanda d'adesione è fatta per iscritto e, a pena d'irricevibilità, deve contenere:
a) la dichiarazione di piena conoscenza e totale accettazione del presente statuto e di quello di Unione;
b) la prestazione del consenso al trattamento, per finalità associative, dei dati personali ai sensi delle disposizioni di legge a tutela della riservatezza;
c) l'impegno alla corresponsione dei contributi associativi, di cui all'art. 30 del presente statuto e nei termini ivi previsti.
d) l’impegno ad ottemperare e rispettare gli accordi collettivi stipulati dall’Unione e dalle componenti territoriali e nazionali di Confcommercio-Imprese per l’Italia;
e) l’impegno a notificare all’Associazione le variazioni inerenti la propria posizione relativamente il possesso dei requisiti di cui al vigente art. 4, nonché delle eventuali modifiche inerenti lo svolgimento dell’attività.

2. L’adesione all’Associazione comporta l’automatica titolarità del rapporto associativo anche con l’Unione.

Art. 8 – Diritti e doveri

1. Il socio ha diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme previste dal presente statuto, di fruire di assistenza, supporto, informazione, consulenza e di ogni altra attività fornita dall’Associazione ai Soci in regola con la quota associativa, di proporsi per le cariche sociali, di parola e di voto in assemblea fermo restando quanto previsto nell’art. 4, comma 6.

2. Il socio ha il dovere di osservare lo statuto e le deliberazioni degli organi associativi, di corrispondere i contributi sociali, di partecipare alla vita associativa.

3. I soci che ricoprono cariche associative hanno il dovere di adempiere compiti ad esse inerenti con lealtà, probità e diligenza.

Art. 9 – Cessazione

1. Il rapporto associativo cessa per effetto di:
a) recesso;
b) esclusione;
c) decadenza;
d) morte del socio.

Art. 10 – Recesso

1. Il socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta entro e non oltre il terzo mese antecedente la scadenza dei periodi di cui all'art. 5, comma 3, del presente statuto.

2. Il recesso diviene efficace al termine dei ridetti periodi.

Art. 11 – Esclusione

1. Il consiglio direttivo delibera l’esclusione del socio a seguito di:
a) gravi violazioni dei doveri di cui all'art. 8 del presente statuto;
b) morosità nel pagamento dei contributi associativi.

2. L'esclusione per le cause di cui al comma 1, lett. a, può essere deliberata solo se il socio sia stato invitato, per iscritto, a presentarsi avanti al consiglio direttivo, per essere sentito a sua discolpa.

3. Avverso la delibera di esclusione per le cause di cui al comma 1, lett. a, è dato ricorso al collegio dei probiviri, da proporsi, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.

4. L'esclusione per le cause di cui al comma 1, lett. b, può essere deliberata solo previa messa in mora del socio moroso, con invito a sanare la morosità.

5. Resta impregiudicata la facoltà dell'Associazione di recuperare coattivamente i crediti maturati.

6. L'esclusione ha effetto dalla data di comunicazione al socio della relativa delibera del consiglio direttivo.

Art. 12 – Decadenza

1. La decadenza si verifica, di diritto, a seguito della perdita, da parte del socio, dei requisiti relativi all'esercizio dell'attività di cui all'art. 4, comma 1, del presente statuto.

Art. 13 – Effetti economici del recesso

1. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul fondo sociale ed è tenuto al pagamento dei contributi associativi maturati fino alla data di efficacia del recesso o dell'esclusione e non corrisposti.
 
 Titolo III
Organi associativi

Capo I
Istituzione

 

Art. 14 – Determinazione

1. Sono organi dell'Associazione:
a) l'assemblea;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente;
d) il collegio dei probiviri.

2. Le cariche associative hanno durata quinquennale.

Art. 14 bis - Incompatibilità

1. Le cariche di Presidente e Vicepresidente, ricoperte nell’ambito dell’Associazione sono incompatibili con mandati elettivi e con incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, e con incarichi organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2.  Il Consiglio Direttivo, previo assenso di Unione, potrà deliberare deroghe al principio di cui al comma precedente nel rispetto delle esigenze di rappresentatività dell’Associazione.

3. Non sussiste incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta all’Associazione.

 
Capo II
Assemblea
 

Art. 15 – Composizione e convocazione

1. L'assemblea è l'organo collegiale generale dell'Associazione, cui sono chiamati a partecipare tutti i soci.

2. Essa è convocata, in seduta ordinaria, una volta l’anno. 

3. L'assemblea è convocata, in seduta straordinaria, con deliberazione del consiglio direttivo.

4. L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata con avviso scritto, ovvero tramite e-mail, o fax, spedito con anticipo di almeno quindici giorni rispetto alla data della riunione.

4bis. L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, in caso d’urgenza può essere convocata con avviso che deve essere spedito con anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data della riunione.

5.  L’avviso contiene:
a) l'indicazione del giorno, ora e sede della riunione in prima convocazione;
b) l'indicazione relativa alla seconda convocazione, che può essere fatta per lo stesso giorno;
c) l'indicazione dell'ordine del giorno della riunione.

Art. 16 – Validità delle riunioni

1. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza, personale o per delega, della meta più uno dei soci.

2. L'assemblea è valida in seconda convocazione quale che sia il numero dei soci presenti, personalmente o per delega.

3. L'assemblea, anche in seconda convocazione, può validamente deliberare in materia di modifiche statutarie con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3bis. Per lo scioglimento dell’Associazione occorre il parere favorevole di almeno 2/3 dei soggetti votanti.

4. Ciascun socio può rappresentare per delega in assemblea non più di altri tre soci.

5. La convocazione dell’Assemblea deve essere formalmente e preventivamente comunicata, con congruo anticipo, all’Unione.

Art. 17 – Svolgimento

1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o da altro socio da lui designato.

2. Il presidente dell’assemblea ne dirige i lavori, sovrintende all'ordinato e proficuo svolgimento, dà e toglie la parola, mette ai voti le proposte.

3. Il presidente nomina un segretario dell'assemblea, scelto anche tra i non soci come previsto dall’art. 28 comma 2.

4. Il segretario dell'assemblea redige il verbale dei lavori e lo controfirma dopo la sottoscrizione del presidente del consesso.

Art. 18 – Deliberazioni

1. L'assemblea  vota in modo  palese per alzata di mano,  tranne  per le  votazioni riguardanti le nomine o, comunque, persone, nelle quali il voto è espresso in modo segreto, per schede.

2. Le deliberazioni assembleari sono approvate a maggioranza dei voti espressi, senza computare gli astenuti.

3. Le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche allo statuto sono approvate, in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti.

4. Le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione sono approvate con la maggioranza dei 2/3 dei soggetti votanti.

Art. 19 – Funzioni

1. L’assemblea:
a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale e associativa, vincolanti per tutti i soci;
b) elegge ogni cinque anni il consiglio direttivo;
c) elegge ogni cinque anni il collegio dei probiviri;
d) delibera in ordine alle modifiche allo statuto e allo scioglimento dell'associazione, previo espresso parere dell’Unione;
e) delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno.
f) elegge il nuovo Presidente nel caso previsto dall’art. 25 c. 3 del presente Statuto.
 
Capo III
Consiglio Direttivo
 

Art. 20 – Composizione

1. II consiglio direttivo è composto dal presidente, che lo presiede, e da un numero da cinque a dodici componenti eletti dall'assemblea tra i soci effettivi a norma dell'art. 19, lett. b) del presente statuto.

2. Su proposta del presidente, il consiglio direttivo può cooptare, tra i soci, altri consiglieri fino a un massimo di cinque.

Art. 21 – Convocazione

1. II consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni qual volta lo reputi opportuno.

2. II presidente convoca, altresì, il consiglio direttivo, quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei consiglieri, entro quindici giorni dalla ricezione.

3. L'avviso di convocazione reca I'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e I'ordine del giorno della seduta.

Art. 22 – Validità e deliberazioni

1. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide se è presente personalmente la metà più uno dei consiglieri.

2. Non sono ammesse deleghe.

3. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti espressi, senza computare gli astenuti.

4. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente; nelle votazioni segrete, la proposta è respinta.

Art. 23 – Funzioni

1. Il consiglio direttivo attua gli indirizzi dell'assemblea e determina le linee dell'azione associativa.

2. Esso, inoltre:
a) delibera, previa intesa con Unione, in ordine alle condizioni e modalità di adesione dei soci di cui all’art. 4, comma 5;
b) adotta i provvedimenti di esclusione di cui all'art. 11;
c) elegge, fra i propri componenti, il presidente;
d) designa, di concerto con l’Unione, i rappresentanti dell'associazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. f, del presente statuto;
e) convoca l'assemblea straordinaria;
f) delibera in ordine al funzionamento dell'Associazione;
g) ratifica la nomina del segretario dell'Associazione indicata dall'Unione;
h) determina l’entità della quota associativa annuale in accordo con la delibera dell’Assemblea di Unione;
i) può deliberare la costituzione di Commissioni e di Comitati tecnici consultivi di cui all’art. 28 bis per l’analisi di problematiche specifiche.

 
Capo IV
Presidente
 

Art. 24 – Funzioni

1. Il presidente rappresenta l’Associazione ai fini del presente Statuto; ha potere di firma, che può delegare.

2. Egli, inoltre:
a) attua le deliberazioni degli organi collegiali e adotta i provvedimenti necessari al conseguimento dei fini sociali;
b) convoca e presiede le assemblee e le riunioni del consiglio direttivo;
c) propone per la nomina il vicepresidente, scegliendolo tra i componenti il consiglio direttivo;
d) propone, ove lo ritenga opportuno, le cooptazioni di cui all'art. 20, comma 2, dello statuto;
e) compie tutti gli atti reputati necessari nell'interesse dell'Associazione e non riservati ad altri organi dal presente statuto;
f) esercita, ove occorra, i poteri del consiglio direttivo sottoponendo alla ratifica dello stesso, nella sua prima riunione, i provvedimenti adottati;
g) può delegare al vicepresidente particolari funzioni di sua competenza oltre quelli ad esso spettanti autonomamente;
h) ha facoltà, di concerto con l’Unione e conformemente con le indicazioni della medesima, di agire e resistere in giudizio e, a tal fine, di nominare avvocati;
i) propone al consiglio direttivo, per la ratifica, la nomina del segretario dell'Associazione indicato dall'Unione.

Art. 25 – Eleggibilità e vacanza

1. Il presidente uscente è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

2. In caso di vacanza del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni in via interinale e convoca, entro novanta giorni dalla vacanza, il Consiglio Direttivo per I'elezione del nuovo presidente, il cui incarico ha termine alla scadenza del quinquennio di durata degli organi collegiali.

3. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo, convocato ai sensi del comma precedente, non dovesse perfezionare l’accordo per l’elezione del nuovo Presidente, il vice presidente provvede senza indugio a convocare per detta incombenza l’Assemblea dei Soci.

 

Capo V
Collegio dei probiviri

 

Art. 26 – Composizione

1. Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti.

2. L’indicazione del presidente è fatta dall’assemblea, all’atto dell’elezione.

3. La carica di proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa e può essere ricoperta anche da non soci.

Art. 27 – Funzioni

1. Il collegio dei probiviri:
a) interviene, su istanza di parte, in via conciliativa e quale amichevole compositore, nelle controversie tra soci in materia associativa;
b) esprime, su richiesta, parere in materia statutaria, al presidente e agli organi collegiali;
c) decide sui ricorsi di cui all'art. 11, comma 3, del presente statuto, nonché su quelli di cui all’art. 5, comma 2.

2. Il presidente del collegio dei probiviri ne regola il funzionamento, nel modo ritenuto più opportuno nei diversi casi di cui al comma 1, secondo le circostanze, e senza formalità di procedura.

3. Gli atti di composizione amichevole, i pareri e le decisioni, sono resi per iscritto.

 
 Titolo IV
Il Segretario
 

Art. 28 – Compiti

1. Il Segretario dell’Associazione è designato dall’Unione ed è responsabile degli uffici e dei servizi dell’Associazione e risponde al Segretario Generale dell’Unione.

2. Egli, pertanto:
a) adotta le disposizioni necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici e I'efficiente prestazione dei servizi dell'Associazione;
b) dirige il personale;
c) coadiuva il Presidente nonché gli organi collegiali nell'espletamento delle loro attività;
d) partecipa, con diritto di parola, ma non di voto, alle riunioni degli organi collegiali assumendone le funzioni di Segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio o ad un delegato dell’Unione, delle quali, salva diversa disposizione del Presidente, redige il verbale.

Art. 28 bis - Commissioni e Comitati Tecnici

1. Come previsto dall’art. 23, il Consiglio Direttivo per  assicurare la migliore trattazione dei problemi relativi a specifici settori, potrà costituire Commissioni e/o Comitati tecnici, con funzioni consultive eventualmente integrate da esperti.

2. L’attività dei gruppi di lavoro è sottoposta al coordinamento del Consiglio Direttivo ai sensi del successivo comma 5 del presente articolo.

3. Le Commissioni e/o Comitati Tecnici sono l'espressione unitaria delle professioni operanti nel rispettivo settore di attività ed hanno il compito di rappresentare, coordinare, tutelare e promuovere i legittimi interessi degli operatori di settore nonché  di risolvere specifiche problematiche afferenti la categoria contribuendo, altresì, alla elaborazione dell'azione sindacale di carattere generale.

4. Possono avere durata temporanea.

5. La promozione, costituzione e funzionamento delle Commissioni e/o Comitati Tecnici è rimessa al Consiglio Direttivo che, al momento della istituzione nomina un rappresentante tecnico.

6. La convocazione della Commissione e/o Comitato Tecnico è promossa dal Presidente dell’Associazione d'intesa con il rappresentante tecnico.

 

Titolo V
Patrimonio sociale

 

Art. 29 – Amministrazione

1. L'Unione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 3, del proprio statuto, amministra l'Associazione.

Art. 30 – Contributi

1. I contributi associativi a carico dei soci sono deliberati dal consiglio direttivo dell'Associazione, su conforme proposta dell'Unione ed in ottemperanza allo statuto della stessa.

2. Su proposta dell'Unione, il consiglio direttivo stabilisce, altresì, modalità e termini per la corresponsione dei ridetti contributi.

Art. 31 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
 

Titolo VI
Disposizioni finali

 

Art. 32 – Regolarità contributiva

1. L'esercizio dei diritti sociali di cui agli artt. 4 e 8 del presente statuto è condizionato al pagamento dei contributi associativi maturati e scaduti.

Art. 33 – Presidenza dell’assemblea

1. In caso di assenza del presidente e del vicepresidente, le funzioni di cui all'art. 17, comma 1, sono esercitate dal membro del consiglio direttivo più anziano d'età.

Art. 34 – Applicazione analogica

1. Per quanto non previsto nel presente statuto  si applicano, perché compatibili, le disposizioni dello statuto Unione che regolano casi simili o materie analoghe.
 

Titolo VII
Norma transitoria

 

Norma transitoria

L’efficacia della disposizione di cui all’art. 25, comma 1 decorre dalla prima elezione successiva alle  modifiche al presente Statuto approvate nell’Assemblea del 15 novembre 2012.