Mondo professioni
ItaliaProfessioni è Socio Fondatore di Confcommercio Professioni, la Federazione di settore di Confcommercio-Imprese per l'Italia che riunisce le Associazioni professionali del sistema confederale.
Il Presidente di ItaliaProfessioni, Avv. Massimo Maria Molla, è Vice Presidente di Confcommercio Professioni.
https://confcommercioprofessioni.it/
Confcommercio Professioni : presentata la ricerca sui professionisti non ordinistici 2023
Sono 445 mila i professionisti che in Italia non sono iscritti a Ordini e sono in continuo aumento (intorno ad un più 4% rispetto al periodo pre-Covid). Il 53,5% sono uomini, mentre il restante 46,5% donne. 6 su 10 hanno una laurea o un diploma. Oltre il 38% opera in area tecnico-scientifica, il 21,7% fa attività legate alla comunicazione, il 18,2% attività socio-sanitarie ed il 12% nell'area economico-legale. Il 19,4% di questi si colloca nella fascia di età compresa tra i 35 ed i 44 anni, il 35,3% tra i 45 ed i 54 anni ed il 27,4% tra i 55 e i 64 anni. Il 60% dei professionisti non ordinistici lavora da solo, mentre poco meno del 40% lavora con dei collaboratori. Lavorano principalmente con più committenti: il 35% lavora con oltre 10 committenti. Il 67% dei professionisti non ordinistici svolge un’attività individuale professionale con partita IVA. Il 73,5% dei professionisti non ordinistici che lavorano con la pubblica amministrazione o con la grande committenza ritiene che sia utile fissare un equo compenso nei confronti di questi committenti. Quasi 6 su dieci adottano il regime forfettario e ritengono che l’obbligo di fatturazione elettronica sia un adempimento giusto ed equilibrato. Oltre il 73% dei professionisti non ordinistici è iscritto alla Gestione Separata INPS. Solo il 28% dei professionisti non ordinistici ha una pensione integrativa.
Stiamo parlando di amministratori di condominio; designer; wedding planner; influencer; insegnanti Yoga; professionisti Benessere, Movimento, Pilates ed esercizio fisico; consulenti finanziari; consulenti e formatori di Management; erboristi; professionisti della prevenzione e sicurezza sul lavoro; professionisti ICT, optometristi, provider ECM; psicologi e psicoterapeuti liberi professionisti; odontotecnici, guide turistiche, informatori cosmetici qualificati.
Le richieste sono trasversali per tutti i settori: maggiori tutele statali, incentivi, sconti su acquisto materiali. Maggior riconoscimento della professione e del lavoro intellettuale da parte dei committenti e dei cittadini. Miglioramento e aumento delle prestazioni assistenziali come maternità, malattia, ferie. Più facilità di accesso al credito.
Scarica il Comunicato Stampa con la ricerca nel dettaglio
Scarica l’intervento del Presidente Sangalli
Scarica l’intervento di Anna Rita della Fioroni, presidente di Confcommercio Professioni
Le notizie che seguono sono tratte da "Confcommercio Professioni News"
2/9/2024 - La riforma fiscale per i professionisti. A che punto siamo
Il decreto legislativo contiene alcune novità in materia di redditi da lavoro autonomo.
Si introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività (in analogia ai lavoratori dipendenti): il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà calcolato come differenza tra tutte le somme percepite nel periodo d’imposta e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. Inoltre, si prevede che siano escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche: le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.
Viene confermato il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta.
Viene esteso il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.
Viene prevista un’apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell’esercizio di arti e professioni.
Viene introdotto il principio di neutralità fiscale con riferimento a: operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti; apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici; apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.
L’applicazione delle misure è prevista a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. In relazione alle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto.
6/11/2023 - Manovra 2024
Per il settore del lavoro autonomo professionale, la Legge di bilancio per il 2024 e il Decreto-legge del 18 ottobre 2023 n. 145 (collegato alla manovra di bilancio) prevedono alcune misure di interesse.
Si esprime, innanzi tutto, una valutazione di massima positiva sulle modifiche all’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO, art. 31 Legge di Bilancio), che seguono le nostre richieste. La norma ha infatti reso la misura strutturale, dal 2024, con un’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,35% (sarebbe auspicabile, sulla base dei dati della fase sperimentale di attuazione della misura, un’ulteriore riduzione di tale aliquota), prevedendo inoltre un ampliamento della platea dei soggetti interessati. Da valutare l’impatto del nuovo requisito della produzione di reddito, nell’anno antecedente la domanda, che deve essere inferiore al 70% della media dei redditi conseguiti nei due anni antecedenti. Cambia, inoltre, la base di calcolo della misura dell’indennità. Appare, invece, contraddittorio non prevedere l’accredito di contribuzione figurativa per l’indennità, considerandola, però, reddito imponibile. Si auspica, infine, il coinvolgimento delle associazioni professionali maggiormente rappresentative nei percorsi di aggiornamento professionale che condizionano l’erogazione dell’indennità. Bene anche la misura prevista all’articolo 27, che prevede in via sperimentale, per il biennio 2024-2025, la facoltà, anche agli iscritti alla gestione separata, di riscattare i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2024, parificandoli a periodi di lavoro.
In linea più generale, apprezziamo gli interventi previsti di sostegno alle famiglie e categorie svantaggiate. Mancano, però, specifici incentivi all’adesione, da parte dei professionisti, alle forme di sanità integrativa e l’inclusione di tale categoria nelle azioni di sostegno alla genitorialità già previste. In caso di malattia e infortunio, rimane necessario estendere a tutti i professionisti la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a loro carico.
Per quanto invece riguarda il decreto n. 145 del 2023, si segnala come positivo il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette, previsto all’articolo 4, entro il 16 gennaio 2024 o, in alternativa, il pagamento rateale salvo interessi. Ci auguriamo che questa misura possa essere resa strutturale nei prossimi anni.
3/4/2023 - Energia e nuovo Codice appalti: ecco i provvedimenti
Il decreto conferma l'Iva sul gas al 5%, il bonus sociale e il credito d'imposta per le imprese mentre arriva un contributo per le spese di riscaldamento. Confcommercio: “bene la continuità delle misure, ma serve sterilizzare gli oneri generali di sistema”.
Nella riunione del 28 marzo il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo “decreto bollette” da 4,9 miliardi che contiene misure a sostegno di famiglie e imprese, insieme a interventi in favore del settore sanitario e alla rimodulazione di alcune scadenze fiscali.
IVA AL 5% PER IL GAS. Per il gas è confermata nel prossimo trimestre (1 aprile-30 giugno 2023) la riduzione dell'Iva al 5% e l'azzeramento degli oneri di sistema. Prorogata anche l'aliquota Iva ridotta al 5% per il teleriscaldamento e per l'energia prodotta con il gas metano. In considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale all'ingrosso il contributo a favore dei consumatori fino a 5.000 metri cubi è confermato solo per il mese di aprile e sarà in misura ridotta (il 35% del valore applicato nel trimestre precedente).
Leggi il testo del provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2023.
5/9/2022 - Confcommercio per le Professioni: le misure necessarie per la competitività e la crescita dei lavoratori autonomi professionisti
Le professioni costituiscono uno dei principali driver di crescita dell’occupazione. Sono pertanto sempre più necessarie politiche per i lavoratori autonomi professionali che assicurino le indispensabili tutele, oltre ad interventi che ne favoriscano la competitività e la crescita.
In vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, Confcommercio sta elaborando una serie di proposte per le forze politiche che si presentano alle consultazioni elettorali.
5/9/2022 - Le proposte del Terziario per la prossima legislatura
5/9/2022 - Bonus autonomi, il decreto in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
La misura è finanziata a valere sulle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una dotazione finanziaria implementata dal Decreto Aiuti bis (art. 23, D.L. 9 agosto 2022, n. 115) a 600 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite complessivo di spesa.
I beneficiari dell'indennità sono i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che, nel periodo d'imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
I destinatari della misura una tantum, pari a 200 euro e corrisposta a seguito di presentazione domanda devono essere già iscritti alle menzionate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, con partita IVA e attività lavorativa avviata e devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020.
Il decreto è ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per informazioni leggi il comunicato stampa del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
5/9/2022 - Portale inPA: nuovi avvisi pubblicati con scadenza settembre 2022
Per consultare gli avvisi attivi consulta il portale inPA
Guarda il video per sapere come iscriverti e gestire il tuo profilo sul portale inPA
5/9/2022 - FOCUS: EMERGENZA CARO ENERGIA E INFLAZIONE
I professionisti insieme alle imprese subiscono gli effetti della crisi energetica.
Per questo è necessaria una maggiore inclusività della misura del credito di imposta rendendola accessibile anche ai soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni con potenza installata inferiore a 16,5 KW.
A rischio 120mila imprese e 370mila posti di lavoro
Non si arresta la corsa sfrenata dei prezzi delle materie prime energetiche e dell’inflazione, con il forte aumento di quest’ultima peraltro dovuto per l’80% proprio all'impennata del prezzo dell’energia. Confcommercio ha dunque elaborato nuove stime, ben più pesanti rispetto a quanto previsto nell’ultima edizione dell’Osservatorio Energia. Ebbene, tra le imprese del terziario di mercato sono ben 120mila, all’incirca, quelle a rischio chiusura da qui ai primi sei mesi del 2023, con relativi 370mila posti di lavoro in bilico.
Tra i settori più esposti, il commercio al dettaglio (in particolare la media e grande distribuzione alimentare che a luglio ha visto quintuplicare le bollette di luce e gas), la ristorazione e gli alberghi che hanno avuto aumenti tripli rispetto a luglio 2021, i trasporti che oltre al caro carburanti (+30-35% da inizio pandemia ad oggi) si trovano ora a dover fermare i mezzi a gas metano per i rincari della materia prima. A risentire pesantemente della situazione sono però anche i liberi professionisti, le agenzie di viaggio, le attività artistiche e sportive, i servizi di supporto alle imprese e il comparto dell’abbigliamento, nonostante una stagione di saldi marginalmente favorevole.
Appello di Confcommercio: “Occorre agire subito”
“L’impennata dei costi energetici si abbatte sui bilanci delle imprese, mettendo a rischio la prosecuzione delle attività in tante aziende del terziario di mercato”. È per questo che Confcommercio chiede al Governo e a tutte le forze politiche impegnate nel confronto elettorale di “agire subito per dare risposta ad una vera e propria emergenza, rilanciando l’iniziativa in sede europea sul cosiddetto Energy Recovery Fund e puntando alla fissazione di un tetto al prezzo del gas e alla revisione delle regole e dei meccanismi di formazione del prezzo dell’elettricità”. Questo già dalla conversione in legge del decreto ‘Aiuti bis’ “potenziando e rendendo più inclusivi i crediti d’imposta fruibili anche da parte di non ‘energivori’ e non ‘gasivori’, scegliendo di destinare all’abbattimento degli oneri generali di sistema il gettito derivante dalle aste per l’assegnazione delle quote di emissione di Co2 e rafforzando le misure contro il caro carburanti per il settore dell’autotrasporto”. Infine, secondo la Confederazione, “è evidente l’urgenza di affrontare con determinazione, nella prossima legislatura, i nodi della riforma della fiscalità energetica e della riduzione strutturale del carico fiscale su trasporti e mobilità”.
Leggi le dichiarazioni del Presidente Sangalli
Leggi l’articolo della Conferenza stampa dello scorso 31 agosto dei rappresentanti di Confcommercio, ANCC-COOP, ANCD-Conad e Federdistribuzione.
Leggi l’appello di Confcommercio
18/7/2022 - Osservatorio nuove generazioni - E' fare impresa il lavoro del futuro
In sintesi, secondo l’Osservatorio:
I lavoratori del futuro saranno sempre più imprenditori o liberi professionisti, cresce l’idea (e il desiderio) di un lavoro gestito in autonomia, personale e indipendente.
Il tempo del lavoro del futuro seguirà le esigenze del lavoratore, per bilanciare al meglio vita privata e carriera: non ci saranno orari fissi. Per il dove la parola d’ordine sarà ibrido: tutto sarà più flessibile ma senza rinunciare a frequentare attivamente il posto di lavoro che risulta essere insostituibile per molti. Memori dal periodo di lockdown, il lavoro in presenza viene ancora una volta preferito al lavoro da remoto.
Gli ambiti di competenze che cambieranno di più nel futuro sono quelli del commercio e dei servizi (alle persone e alle imprese), anche se si riconosce che tutti le funzioni aziendali hanno subito e subiranno grandi rivoluzioni. Pensando ai lavori del futuro, le competenze più rilevanti saranno quelle digitali, di comunicazione e marketing e la conoscenza delle lingue straniere.
3 gli ambiti di competenze che vedranno un’esplosione di nuove professioni nei prossimi 10 anni: quello informatico/tecnologico, marketing e pubblicità e i green jobs (lavori legati alla sostenibilità).
Le aspettative nei confronti del lavoro del futuro vanno in una direzione di flessibilità, di centralità dei bisogni e dei ritmi della persona. L’innovazione tecnologica aiuterà il mondo del lavoro ad essere sempre più smart senza escludere la necessità di lavorare vicini al proprio team per poter costruire, oltre a una carriera, un ambiente di lavoro positivo e di condivisione (che non farà altro che incentivare l’innovazione e la crescita).
(Da Confcommercio-Imprese per l'Italia-Direz. Polit. Lavoro e Welfare) L. n. 178/2020 - Esonero contributivo per lavoratori autonomi e professionisti - proroga termine presentazione istanze di riesame
14/3/2022 - Libertà di circolazione e qualifiche professionali: la sentenza UE
Gli Stati membri non possono ostacolare la libertà di circolazione e di stabilimento a quei loro cittadini che abbiano acquisito qualifiche professionali in uno Stato membro diverso da quello di cui essi possiedono la cittadinanza. Questa considerazione si applica anche quando il cittadino di uno Stato membro ha soggiornato e acquisito, in un altro Stato membro, una laurea e intenda avvalersi della stessa nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza per esercitare la professione. Le autorità nazionali, infatti, a cui un cittadino dell’Unione abbia presentato domanda di autorizzazione all’esercizio di una professione il cui accesso, secondo la legislazione interna, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale (o anche a periodi di esperienza pratica) sono tenute ad effettuare un esame comparativo dell’insieme dei titoli conseguiti e dell’esperienza acquisita ed eventualmente possono stabilire delle misure compensative. Tali misure devono, però, essere limitate ai casi in cui esse si rivelino proporzionate al fine perseguito e non possono pertanto essere previste in via automatica. Il principio di proporzionalità non ammette, infatti, che una normativa nazionale imponga in modo generale e indifferenziato le stesse misure compensative quando i titoli e le esperienze formative conseguite nello Stato membro di provenienza siano diverse da quelli richiesti dallo Stato membro ospitante. A stabilirlo è la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 3 marzo (causa C-634/20), con riferimento al caso di una cittadina finlandese che aveva studiato nel Regno Unito e conseguito il diploma attestante una formazione medica di base, potendosi iscrivere provvisoriamente nell’Ordine dei medici. La donna chiedeva di esercitare la professione nel proprio Stato (Finlandia) ma le autorità locali avevano subordinato l’esercizio ad un triennio di tirocinio.
14/3/2022 - Regole su green pass e luoghi di lavoro, scuole e istituti di formazione superiore
7/3/2022 - Il Decreto Milleproroghe è legge: la nota di Confcommercio
Confcommercio ha realizzato una nota tecnica sulle principali disposizioni di interesse per il Sistema contenute nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15 in vigore dal 1° marzo 2022. La legge ha convertito con modificazioni il decreto-legge 228/2021 (cd. Decreto Milleproroghe). Tra le novità introdotte in sede di conversione, c’è la riapertura dei termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8 marzo 2020 (o del 21 febbraio 2020, per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. zona rossa istituita all'inizio dell'emergenza sanitaria da COVID-19), è intervenuta la decadenza dal beneficio. In particolare, i suddetti carichi possono essere nuovamente dilazionati presentando la relativa richiesta dal 1° gennaio 2022 fino al 30 aprile 2022 (anziché sino al 31 dicembre 2021). Con riferimento a tali richieste restano acquisite le somme eventualmente già versate. E' stato inoltre introdotto il cd. bonus psicologo 2022 con uno stanziamento pari a 10 milioni di euro al quale si affiancano ulteriori 10 milioni previsti per potenziare i servizi di salute mentale. Il contributo economico viene erogato dalle Regioni e Province autonome ed è pari ad un massimo di 600 euro di importo a persona. Saranno individuate specifiche fasce, con il fine di agevolare maggiormente le persone appartenenti a nuclei familiari con ISEE più basso. In ogni caso, il valore massimo dell’ISEE per l’accesso al bonus economico sarà pari a 50.000 euro, soglia superata la quale non sarà possibile fruire dell’agevolazione. Sulle modalità di presentazione della domanda, così come sul calcolo dell’importo e sui requisiti - anche reddituali - dovrà essere emanato un apposito decreto attuativo da parte del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia.
7/3/2022 - Correttivi sul Superbonus 110% e misure per impedire nuove frodi e truffe
Dopo le misure previste prima dal cd. Decreto antifrode (Decreto Legge n. 157 del 2021), poi riprese nella Legge di Bilancio 2022 e nel Decreto Sostegni Ter, è arrivato il Decreto Superbonus 2022. Il provvedimento contiene alcune correzioni anche sul meccanismo di cessione del credito maturato per i principali bonus edilizi, tra cui Superbonus 110% e bonus facciate. Nello specifico, la misura va a modificare le recenti novità in materia introdotte nel Sostegni Ter, in cui erano state escluse ipotesi di cessione del credito successive alla prima. Il decreto, mantenendo il limite di una sola cessione, fa salva la possibilità di due ulteriori cessioni (anche se si procede con lo sconto in fattura) per gli interventi relativi alle spese legate al Superbonus 110%, al bonus facciate e agli interventi di efficientamento energetico, solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del TUB, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. I crediti ceduti non possono “formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”. Per tale ragione, al credito viene attribuito “un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni”, da applicarsi alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. Arrivano, infine, multe e anche carcerazione per il “tecnico abilitato” che dichiara il falso per ottenere il bonus edilizio. La reclusione va da 2 a 5 anni e la multa da 50.000 a 100.000 euro. Per maggiori approfondimenti è possibile consultare il testo del Decreto 25 febbraio 2022, n. 13 pubblicato sulla Gazzetta Serie Generale n. 47 del 25 febbraio 2022.
7/3/2022 - OSSERVATORIO PNRR
Il 1° marzo il Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti è stato audito dalle Commissioni congiunte delle Attività produttive e Industria di Camera e Senato sullo stato di attuazione del PNRR. Il ministro ha evidenziato che gli interventi del PNRR di competenza del MISE che sono stati attivati nel 2021 o che verranno attivati nel 2022 ammontano a 17,5 miliardi, pari al 98,2% dei fondi assegnati al MISE dal Decreto MEF del 6 agosto 2021. Le risorse a disposizione del sistema produttivo salgono ad oltre 24 miliardi di euro se vengono aggiunti i 5,6 miliardi per la misura transizione 4.0 e 1 miliardo per il potenziamento degli accordi di innovazione previsti dal fondo complementare.
Il ministro ha sottolineato che lo stato di avanzamento degli interventi è in linea con le tempistiche previste. Tuttavia, di fronte allo scenario di crisi internazionale derivante dalla situazione in Ucraina, il ministro ha sottolineato la necessità di utilizzare "flessibilità sulla direzione di marcia degli obiettivi fissati nel PNRR, perché fossilizzarsi su date e scadenze sarebbe totalmente sbagliato".
Sono, infine, in arrivo oltre 4 miliardi di euro del PNRR per rinnovare il parco bus e realizzare una filiera italiana di autobus ecologici, evitando così che i finanziamenti diventino un valore aggiunto per le imprese straniere.
È stata pubblicata dalla Commissione europea la prima relazione semestrale sul programma di finanziamento Next Generation EU per il periodo giugno-dicembre 2021.
La sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali è stata audita in Commissione Cultura alla Camera dei Deputati sullo stato di attuazione del PNRR.
Con propria informativa del 2 marzo scorso in Conferenza Stato-Regioni, il Ministro per l’innovazione tecnologica - Vittorio Colao - ha illustrato il modello per lo sviluppo omogeneo della sanità on line.
7/3/2022 - Voucher connettività imprese
25/2/2022 - Esonero parziale dei contributi 2021: richieste di riesame
L’Inps - con Messaggio n. 803/2022 - ha fornito le indicazioni per la presentazione delle istanze di riesame delle domande di accesso all’esonero contributivo disposto dalla Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art.1, c. da 20 a 22-bis) in favore dei lavoratori autonomi e professionisti. Le istanze e la documentazione integrativa a supporto della richiesta di riesame - da presentarsi entro il prossimo 19 marzo - potranno essere trasmesse attraverso il link “Riesame”, accedendo alla stessa sezione del cassetto in cui è stata presentata la domanda di esonero e utilizzando la funzionalità che riporta i motivi di reiezione o accoglimento parziale.
È comunque prevista la possibilità di proporre ricorso amministrativo oppure azione giudiziaria da notificare alla Struttura Inps territorialmente competente. Oltre ai controlli già effettuati ad oggi, l’Istituto ha infine ricordato quanto segue: gli importi risultanti dagli esiti delle domande di esonero sono riconosciuti provvisoriamente, in attesa dell’elaborazione delle successive verifiche; gli esiti dell’istanza di esonero e le relative motivazioni sono consultabili sul sito dell’Inps.
25/2/2022 - Nuova Irpef ed esclusione dall’IRAP: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
I sostituti d’imposta che non sono riusciti per motivi tecnici ad applicare in tempo le nuove regole sulla tassazione dell’Irpef potranno adeguarsi entro aprile, effettuando un conguaglio per i primi tre mesi del 2022. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 4/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata oggi, che fornisce indicazioni sulle novità relative alla tassazione dell’Irpef e all’esclusione dall’Irap, oltre che per le persone fisiche esercenti attività commerciali, anche per le singole persone fisiche esercenti arti e professioni residenti nel territorio dello Stato, così come previsto dall’ultima Legge di Bilancio (L. n. 234/2021). Il documento di prassi si sofferma sulle modifiche alle aliquote e agli scaglioni d’imposta, sulla rimodulazione delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da lavoro autonomo e altri redditi, oltre a riportare alcuni esempi e simulazioni di casi pratici. La circolare fornisce utili indicazioni sugli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta e dei contribuenti, anche senza sostituto.
Come cambia l’Irpef - La nuova Irpef, come modificata dalla Legge di Bilancio 2022, viene rimodulata su 4 aliquote invece che 5 (23%, 25%, 35%, 43%). Si passa, quindi, dal 27% al 25% per la seconda aliquota relativa ai redditi da 15.001 fino a 28.000 euro, dal 38% al 35% per i quelli fino a 50mila euro, mentre i redditi superiori vengono tassati al 43%, con la soppressione della vecchia aliquota del 41%.
I professionisti esclusi dall’applicazione dell’Irap – Fuori dal perimetro dell’imposta anche le persone fisiche esercenti arti e professioni (art. 53, comma 1 Tuir). Resta, invece, ancora assoggettato a Irap l’esercizio di arti e professioni in forma associata. Sul punto, viene ricordato che l’esclusione dall’ambito soggettivo di applicazione dell’IRAP, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, comporta la caducazione degli obblighi documentali, contabili, dichiarativi relativi.
21/2/2022 - Lavoratori iscritti alla Gestione Separata - aliquote contributive 2022
14/2/2022 - Confcommercio sul Decreto Sostegni-ter
I settori del wedding, del turismo e dello sport sono certamente tra quelli che hanno subito ingenti perdite, a causa delle limitazioni emergenziali, sin dalla fase iniziale della pandemia. La Federazione delle professioni di Confcommercio ha più volte ribadito che le perdite sono state subite da tutti gli operatori dei settori richiamati in possesso di partita IVA, non soltanto da parte di coloro che esercitano questa attività economica organizzandosi come impresa. Si tratta di operatori economici che non sono iscritti al registro delle imprese, ma che sono lavoratori autonomi professionali iscritti alla Gestione separata dell’INPS ai fini previdenziali. La Federazione ha chiesto, quindi, di estendere le misure di ristoro a tutti i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione nei settori interessati, tenendo in considerazione il calo di fatturato subito dagli operatori di queste filiere.
14/2/2022 - Regione Lombardia promuove la formazione continua dei liberi professionisti
Regione Lombardia, ha pubblicato l’avviso avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 – Asse 1 – Approvazione dell’avviso pubblico per l’assegnazione di voucher aziendali a catalogo per interventi di formazione continua 2022”. L’obiettivo è adeguare le competenze dei destinatari per favorire i processi di rilancio e riconversione delle attività lavorative, nonché la revisione dei processi gestionali e dei modelli organizzativi, al fine di garantire lo svolgimento delle attività lavorative in condizioni di sicurezza sanitaria. Tra i destinatari sono ricompresi i lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l’attività sia in forma autonoma sia in forma associata. L’Avviso prevede l’erogazione di voucher formativi aziendali per la fruizione di corsi di formazione selezionabili dal Catalogo Regionale di Formazione Continua, costituito da offerte formative proposte da soggetti iscritti alle sezioni A o B dell’Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, Università lombarde e loro consorzi e Fondazioni ITS e approvate da Regione Lombardia. Ciascun lavoratore a cui è destinato il voucher può fruire di uno o più percorsi formativi fino al raggiungimento del valore complessivo di € 2.000,00 per annualità solare. il costo massimo rimborsabile si differenzia per il livello di competenza in uscita. Termini di presentazione delle domande: dalle ore 12:00 del 27 gennaio 2022 e fino alle ore 17:00 del 15 ottobre 2022 (salvo esaurimento della dotazione finanziaria).
Consulta le FAQ - L’approvazione dell’avviso - Leggi l’Avviso
14/2/2022 - OSSERVATORIO PNRR - Dati su attuazione PNRR
14/2/2022 - Ammortizzatori sociali
31/1/2022 - Decreto Sostegni-ter: non dimenticare i professionisti
Il provvedimento approvato dal Cdm (sintesi dei contenuti di Confcommercio) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale stanzia 390 milioni a favore dei comparti più colpiti dalla “stretta” anti-Covid. Al turismo vanno 220 milioni, per i settori del wedding, intrattenimento e affini sono stanziati 40 milioni, aumentato di 30 milioni il fondo per le discoteche. Sul fronte energia: vengono annullati gli oneri di sistema a tutte le imprese per il primo trimestre 2022. Il Ministero dello Sviluppo Economico, in apposito comunicato stampa, ha riepilogato le misure introdotte dal decreto Sostegni ter.
Confcommercio, in relazione a questo nuovo decreto contenente le risorse per il 2022 a favore dei settori più colpiti dai provvedimenti restrittivi o che sono danneggiati dalla pandemia, sottolinea come vengano dimenticate le professioni che appartengono alle stesse filiere interessate dai ristori. I professionisti non possono essere lasciati indietro, avendo subìto comunque forti riduzioni del fatturati. Sono partite IVA a tutti gli effetti anche se non iscritte al registro delle imprese. Solo ad esempio, ma tra i più colpiti, i professionisti dei settori dell’organizzazione di feste e cerimonie e del turismo, come le guide ed accompagnatori turistici. Ci auguriamo che si ponga rimedio estendendo alle professioni l'operatività delle misure introdotte.
31/1/2022 - Test di proporzionalità per le professioni regolamentate: la circolare
Il Dipartimento per le Politiche Europee, in qualità di coordinatore nazionale per l'attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, ha fornito con circolare indicazioni operative a tutte le amministrazioni centrali e regionali ai fini della corretta applicazione del decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, che recepisce la direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Tale test deve essere svolto obbligatoriamente prima dell'adozione di ogni disposizione normativa e/o amministrativa che introduca nuovi requisiti o modifichi quelli esistenti, quando abbiano l'effetto di restringere l'accesso ad una determinata professione o il suo esercizio. Scopo di tale valutazione, necessariamente preventiva, è quindi ridurre le regolamentazioni che ostacolano l'ingresso e la libera circolazione dei professionisti nel mercato interno. Nel trasporre la direttiva nell'ordinamento nazionale, l'Italia ha inoltre previsto di affidare ad un soggetto terzo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il compito di valutare l'obiettività e l'indipendenza dell'analisi di proporzionalità svolta dalle amministrazioni proponenti. La circolare ribadisce l'obbligo di test di proporzionalità per le amministrazioni competenti dando, quindi, rilievo all'obbligo di acquisire il parere consultivo in via preventiva da parte dell’Antitrust e sottolineando la necessità di coinvolgere lo stesso Dipartimento, punto di contatto unico nei rapporti con la Commissione europea, in virtù dei suoi compiti di monitoraggio (e, in particolare, anche per quanto attiene alle istruzioni e agli atti adottati dagli Ordini e Collegi nei loro rapporti con i Ministeri competenti).
24/1/2022 - Dal 1/1/2023 Pagamenti Elettronici: sanzioni anche per professionisti in caso di rifiuto
Si ricorda che è previsto per legge l’obbligo, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi anche professionali, di accettare pagamenti elettronici tracciabili. Ora la legge n. 233/2021 di conversione del DL 152/2021 per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, ha introdotto alcune novità a riguardo. In primo luogo, tale obbligo, riferito alle carte di pagamento, è assolto con l'accettazione di almeno una tipologia di carta di debito e di una tipologia di carta di credito. Il nuovo comma 4-bis dell’articolo 15 del decreto interviene, inoltre, sul tema delle sanzioni applicabili nel caso di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento. In particolare, si stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per la violazione dell’obbligo verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione di un pagamento. Viene specificato, infine, che per tali sanzioni, con riferimento alle procedure e ai termini, si applicheranno le norme generali sulle sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689 del 1981), ad eccezione del pagamento in forma ridotta, che in questo caso non troverà applicazione.
Il commento di Confcommercio
La Confederazione ha chiesto più volte un cambio di rotta: non serve sanzionare ma occorre abbattere costi e commissioni e gratuità dei micropagamenti. "Puntare asimmetricamente sulle sanzioni e sulle sole sanzioni non giova ai processi di modernizzazione del sistema dei pagamenti, processi, peraltro, già in pieno sviluppo”.
24/1/2022 - Legge europea 2019-2020 - Qualifiche UE senza tirocini compensativi
La legge europea 2019-2020, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 gennaio 2022. La legge prevede norme di recepimento della normativa comunitaria e di adeguamento per sanare procedure di infrazione su aspetti delle leggi italiane che si discostano dalle direttive UE. In particolare, interviene in materia di libera circolazione dei lavoratori sul decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Tra le novità introdotte dalla legge:
- anche nel nostro ordinamento si instaura il divieto di esigere da un prestatore di servizio in via temporanea e occasionale un anno di esercizio della professione nello Stato d'origine, nel caso in cui la professione sia regolamentata nello Stato membro di stabilimento. La direttiva infatti stabilisce i casi in cui gli Stati membri non possono limitare, per ragioni attinenti alle qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro;
- nell’ambito della normativa interna sul riconoscimento delle qualifiche, sono riconosciuti i tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale, non più solo dai cittadini italiani ma anche dai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea residenti in Italia. Questo perché il fatto che solo i cittadini italiani possano beneficiare del riconoscimento del tirocinio professionale effettuato al di fuori dell’Italia ai fini dell’accesso ad una professione regolamentata, equivale secondo la Commissione ad una discriminazione degli altri cittadini dell’UE in base alla nazionalità, vietata dall’art. 49 del TFUE: basta, quindi, con le misure e i tirocini compensativi per i cittadini Ue di altri Stati membri;
- riguardo alla verifica del carattere temporaneo ed occasionale dei servizi prestati sul territorio nazionale, la possibilità di effettuare controlli viene limitata ai soli casi in cui sussistano “motivati dubbi” e viene eliminata la possibilità di richiedere ai prestatori, una volta l'anno, informazioni sui servizi effettivamente forniti sul territorio italiano. Unica eccezione in tema di verifica preventiva si ha quando questa è finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e riguarda solo quanto è necessario a tale fine. Il prestatore che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro al territorio nazionale per fornire servizi è comunque tenuto ad informare le Autorità competenti tramite dichiarazione scritta sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale.
- Viene, infine, limitato l'ambito applicativo alle norme direttamente connesse alle qualifiche professionali: si specifica che in caso di spostamento, il prestatore è soggetto a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché le disposizioni disciplinari applicabili nello Stato membro ospitante ai professionisti che vi esercitano la stessa professione.
24/1/2022 - Novità sui contratti di vendita di beni
Il provvedimento ha sostituito gli articoli da 128 a 135 del Codice del consumo di cui al D.Lgs. 206/2005 (l’intero capo I del titolo III della parte IV del Codice) in materia di contratti di vendita tra consumatore e venditore.
Si tratta delle disposizioni che disciplinano la conformità dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti conclusi successivamente al 1° gennaio 2022.
E’ confermato in larga misura l'impianto normativo previgente, pur con alcune novità (le principali):
- l’ambito di applicazione è stato esteso anche ai cd. “beni con elementi digitali”, con obbligo di fornire al consumatore gli aggiornamenti;
- non è più previsto l’obbligo per il consumatore di denunciare il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta;
- la nuova disciplina del diritto di regresso non prevede più espressamente la possibilità di patto contrario o rinuncia da parte del venditore;
- è stato esteso a un anno (dai precedenti sei mesi) il periodo di tempo entro il quale si presume che un difetto di conformità esistesse già al momento della consegna (e dunque ricade nella responsabilità del venditore, salva la possibilità di prova contraria).
19/11/2021 - Portale inPA: l’iscrizione per i professionisti ed esperti
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2021, n. 268 il Decreto del 14 ottobre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, inerente le “Modalità per l’istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un’alta specializzazione per il PNRR”. Con il decreto vengono disciplinate le procedure di accesso al nuovo portale InPA (www.inPA.gov.it), stabilendo regole e requisiti per il reclutamento di professionisti, esperti e personale nella Pubblica Amministrazione al fine di attuare le misure previste nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
19/11/2021 - Esiti esonero contributivo per lavoratori autonomi e professionisti
• L’importo è da considerarsi provvisorio (nelle more delle successive verifiche)
19/11/2021 - Gestione separata liberi professionisti
Per i soggetti iscritti alla Gestione separata, obbligati al versamento del primo e secondo acconto per l’anno di imposta 2021 (calcolato sul reddito dichiarato per l’anno di imposta 2020), è possibile versare l’eventuale somma dovuta al netto della quota di esonero, con le stesse modalità previste per il pagamento della contribuzione, entro il 29 dicembre 2021. Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni per la richiesta di compensazione o a rimborso di eventuali somme versate in eccedenza. Per maggiori dettagli, si rinvia al Messaggio n.3974 dell’INPS.
19/11/2021 - Monitoraggio dei bandi regionali e delle opportunità europee
Trovate allegato il monitoraggio periodico delle opportunità europee in corso: finanziamenti per liberi professionisti, giovani, associazioni, enti pubblici e privati. Trovate anche borse di studio e possibilità di specializzazione. Sono indicati in evidenza i bandi di maggiore interesse per i liberi professionisti.
19/11/2021 - ISA: comunicazioni anomalie riscontrate sui dati
19/11/2021 - Aiuti di Stato: la Commissione UE proroga il temporary framework
Misure di sostegno agli investimenti per aiutare gli Stati membri a colmare il divario lasciato dalla crisi. La misura comprende salvaguardie per evitare indebite distorsioni della concorrenza. Questo strumento sarà a disposizione sino al 31 dicembre 2022.
Misure di sostegno alla solvibilità per mobilitare fondi privati e renderli disponibili per investimenti in piccole e medie imprese, incluse le start-up e le piccole midcap. Gli Stati membri possono concedere garanzie a intermediari privati, creando incentivi per investire in questo tipo di società e fornendo loro un accesso più facile ai finanziamenti azionari. Questo strumento sarà a disposizione sino al 31 dicembre 2023.
La Commissione UE ha infine prorogato dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023 la possibilità, per gli Stati membri, di convertire gli strumenti rimborsabili concessi nell’ambito del quadro temporaneo in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette.
19/11/2021 - Codice alfanumerico unico dei CCNL
12/11/2021 - Appunti di Confcommercio per la Conferenza sul futuro dell’Europa
Confcommercio ha predisposto il Paper “Appunti per la Conferenza sul futuro dell’Europa” quale contributo ai lavori della Conferenza, per evidenziare, anche nel contesto del progetto europeo, le potenzialità delle imprese del terziario, il ruolo di chi costruisce capitale sociale, culturale, imprenditoriale e le scelte necessarie per le generazioni future. La Conferenza, i cui lavori si concluderanno nella primavera 2022, rappresenta infatti una grande opportunità di dibattito, nell’ambito della quale è possibile trasferire alle Istituzioni europee idee e proposte sulle priorità dell’Unione europea.
Con specifico riferimento alle professioni, nel documento si specifica che più qualificazione, competenze e riconoscibilità sono fondamentali per la crescita dell’economia europea, anche per l’emergere di nuove professioni. Si dovranno definire i requisiti di libera professione, estendendoli a tutti i casi in cui c’è esercizio di prestazione autonoma con prevalenza o apporto di lavoro intellettuale. Sul versante delle professioni regolamentate, appare necessario rendere sempre più riconoscibile, trasparente ed uniforme a livello europeo il percorso che porta al loro esercizio per competenze acquisite e formazione, anche a tutela dell’utenza. In generale, va garantito l’accesso dei professionisti ai programmi finanziati dall’UE. Per il raggiungimento di tutti questi obiettivi sarà fondamentale valorizzare il dialogo sociale. Restano, in particolare, di grande interesse i programmi europei di finanziamento “diretto” 2021-2027. Semplificarne l’accesso da parte delle imprese e dei professionisti europei è di estremo rilievo per accompagnarli nel superamento delle sfide della doppia transizione verde e digitale.
12/11/2021 - Nel terzo trimestre nuove partite IVA +1,4% su anno
Nel terzo trimestre, secondo i dati del Mef, sono state aperte 107.024 nuove partite Iva con un incremento dell'1,4% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. La distribuzione per natura giuridica mostra che il 66,2% è stato operato da persone fisiche, il 20,2% da società di capitali, il 2,7% da società di persone. L'aumento generale delle aperture rispetto al terzo trimestre del 2020, è dovuto unicamente ai soggetti non residenti (+180%), fenomeno legato alle vendite di beni e servizi online, mentre tutte le altre forme giuridiche mostrano una flessione: persone fisiche -5,5%, società di capitali -5,9% e società di persone -8,2%. Riguardo alla ripartizione territoriale, il 49,2% delle nuove aperture è localizzato al Nord, il 20,3% al Centro e il 29,7% al Sud e Isole. In base alla classificazione per settore produttivo, il commercio registra sempre il maggior numero di avviamenti di partite Iva con il 25,1% del totale, seguito dalle attività professionali (16,5%) e dalle costruzioni (10,7%).
Rispetto al terzo trimestre del 2020, le attività professionali aumentano del +10,3%. Relativamente alle persone fisiche, la ripartizione di genere mostra una sostanziale stabilità: (maschi al 62,5%). Il 48,8% delle nuove aperture è stato avviato da giovani fino a 35 anni ed il 30,6% da soggetti appartenenti alla fascia dai 36 ai 50 anni. In confronto al corrispondente periodo dello scorso anno tutte le classi mostrano un calo di avviamenti: dal -6,2% delle due classi più giovani al -1,8% della più anziana. Nel periodo in esame 46.550 soggetti hanno aderito al regime forfetario, pari al 43,5% del totale delle nuove aperture, con un decremento del 3,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
5/11/2021 - PNRR, Confcommercio al tavolo per il partenariato economico e sociale
E’ stato firmato il DPCM 14 ottobre 2021 recante l’istituzione del “Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale” di cui all’articolo 3 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il tavolo costituisce un importante tassello della governance del PNRR. L’organo svolge funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all’attuazione del Piano e ha la possibilità di segnalare alla Cabina di regia (organo con poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull’attuazione degli interventi del Piano, presieduta dal Presidente del Consiglio di ministri) e al Servizio centrale per il PNRR (istituito presso il MEF, con il compito di curare il coordinamento operativo, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo del Piano) i profili ritenuti rilevanti per la realizzazione del Piano stesso, anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l’efficace e celere attuazione degli interventi. Il decreto inserisce tra i componenti del Tavolo anche Confcommercio, che pertanto prenderà parte ai lavori unitamente ai soggetti istituzionali (Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Enti locali, Roma capitale, e rispettivi organismi associativi) e agli altri soggetti individuati - sulla base della “maggiore rappresentatività” oltre che della “comprovata esperienza e competenza” – tra i rappresentanti delle categorie produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca e della società civile nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva.
5/11/2021 - E-fatture, più tempo per la consultazione e acquisizione
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 3 novembre 2021, ha disposto la proroga, dal 30 settembre 2021 al 31 dicembre 2021, dei termini per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. La riapertura dei termini ha lo scopo di venire incontro alle difficoltà segnalate da operatori, associazioni di categoria e ordini professionali circa l’indisponibilità delle fatture pregresse e considerati gli adempimenti fiscali previsti per lo scorso mese di settembre, anche legati alle agevolazioni per i contribuenti colpiti dalla pandemia. Pertanto, per chi effettua l’adesione entro il 31 dicembre 2021 è prevista la possibilità di accedere a tutte le fatture emesse e ricevute trasmesse al Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2019, data di inizio dell’obbligo della fatturazione elettronica. Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti due diversi servizi, a cui si può accedere previa, specifica, adesione: un servizio gratuito di conservazione a norma delle fatture elettroniche, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, e un servizio per la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. I due servizi hanno finalità diverse e richiedono, ognuno, una specifica adesione: per evitare di incorrere nelle criticità che sono state rappresentate è fondamentale effettuare l’adesione al servizio di consultazione entro il 31 dicembre 2021. Da ultimo, viene segnalato che le fatture elettroniche sono consultabili e scaricabili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI.
29/10/2021 - Equo compenso: al via l’esame in seconda lettura al Senato
Con la relazione del sen. Pellegrini (Lega), la Commissione Giustizia, martedì 26 ottobre, ha avviato la discussione, in sede redigente, dei ddl n. 2419 (approvato alla Camera in prima lettura), e n. 1425 che è stato congiunto al primo, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali, deliberando di svolgere un ciclo di audizioni. Il provvedimento licenziato alla Camera (ddl 2419) ha introdotto le modalità di individuazione dei parametri per l’equo compenso per i professionisti non organizzati in ordini o collegi, tramite decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, e successivamente da aggiornare con cadenza biennale, sentite le associazioni professionali di cui all'art. 2 della legge n. 4 del 2013.
Rispetto alla normativa vigente, la proposta amplia, inoltre, l'ambito applicativo della disciplina sull'equo compenso delineando, in relazione alla realtà produttiva italiana, le caratteristiche che deve avere l'impresa per poter essere considerata, rispetto al professionista, un contraente "forte". La disciplina si applica alle prestazioni d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c. e che trovano fondamento in convenzioni; che sono svolte non solo in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), ma anche di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Le norme sull'equo compenso si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle predette imprese e ancora non tengono conto delle singole prestazioni, che rappresentano la maggior parte degli incarichi dei professionisti. Gli accordi si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese, salvo prova contraria.
L'applicazione della disciplina dell'equo compenso viene infine estesa alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla p.a. e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Sono escluse dall'applicazione della disciplina dell'equo compenso le prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione devono garantire comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.
29/10/2021 - Ricarica auto elettriche - In arrivo contributi ai professionisti
29/10/2021 - Crisi di impresa: previsto un nuovo elenco di esperti per trattative
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021, è stata pubblicata la legge 21 ottobre 2021, n. 147, di conversione del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante “Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”. Il citato decreto legge n. 118, relativamente alle disposizioni specifiche in tema di crisi d’impresa, è articolato essenzialmente su tre linee d’intervento:
1. rinvio al 16 maggio 2022, dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs n. 14/2019, ad eccezione delle norme riguardanti le procedure di allerta;
2. rinvio dell’entrata in vigore al 31 dicembre 2023, delle disposizioni di cui al Titolo II della parte I del Codice concernenti le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi innanzi all'Organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI), con contestuale introduzione a decorrere dal 15 novembre 2021 della nuova disciplina relativa alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa;
3. modifica di istituti previsti dalla c.d. “legge fallimentare”, con anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale previsti dal Codice della crisi e differimento alla data di approvazione dei bilanci relativi al 2022, per la nomina degli organi di controllo o del revisore contabile.
Per quanto riguarda la composizione negoziata, si prevede presso ciascuna Camera di Commercio la formazione di un elenco di esperti indipendenti aventi il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, nel quale possono essere inseriti professionisti iscritti e non iscritti ad albi professionali. Per i professionisti iscritti ad albo, la domanda di iscrizione deve essere presentata all’ordine professionale di appartenenza, il quale, una volta verificata la completezza della domanda e della comunicazione, invia i nominativi alla camera di commercio. Nel caso di professionisti non iscritti ad albi professionali, la domanda deve essere presentata direttamente alla camera di commercio.
22/10/2021 - Contributi, l'Inps sana l'esonero in alternativa alla Cassa COVID
Ai fini della corretta interpretazione del concetto di “frazione” di esonero a cui l’azienda debba rinunciare, per poter accedere alle misure previste dal D.L. n. 137/2020, tale requisito, precisa l’Istituto, deve ritenersi soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore.
Si precisa, inoltre, che, qualora i datori di lavoro interessati abbiano già avuto accesso all’esonero del D.L. n. 104/2020, in assenza di restituzione delle quote del suddetto beneficio, resta ferma, come previsto nella Circolare n. 24/2021, l’impossibilità di accedere al nuovo esonero disciplinato dal D.L. n. 137/2020.
Infine, vengono fornite le istruzioni operative e contabili per i datori di lavoro che intendano esercitare la facoltà di rinuncia da esercitarsi entro il termine di invio dei flussi contributivi relativi al mese di dicembre 2021.
22/10/2021 - Indennità Covid, riesame INPS per i bonus del Sostegni bis
22/10/2021 - Progetti PNRR - Economia Circolare
22/10/2021 - Avviso straordinario FONDIR 5/2021
22/10/2021 - Verifica del Green Pass in via automatica per le imprese con più di 50 dipendenti
22/10/2021 - ISCRO per professionisti iscritti all’INPS: le domande fino al 31 ottobre
Per il triennio 2021-2023, la legge di bilancio 2021 ha disposto l’istituzione, in via sperimentale della nuova Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), disciplinata dalla circolare INPS 30 giugno 2021, n. 94. L’indennità è destinata ai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni e può essere richiesta una sola volta nel triennio a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità. La domanda va presentata all'INPS esclusivamente in via telematica, tramite il servizio online, entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. In alternativa l’indennità può essere richiesta tramite il Contact Center, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Alcuni chiarimenti sull’ISCRO sono disponibili su questa pagina. Con messaggio dell’INPS sono state fornite, inoltre, le istruzioni per la presentazione della domanda di riesame da parte dei richiedenti la cui istanza sia stata respinta per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti. Si ricorda, che presupposto per l’accesso all’indennità ISCRO è proprio l’iscrizione alla Gestione separata. Pertanto è necessario, per la fruizione dell’indennità, che i potenziali destinatari della stessa, prima della presentazione dell’istanza di riesame, abbiano proceduto alla formale iscrizione, con le consuete modalità, alla predetta gestione.
8/10/2021 - Equo compenso: presentate le proposte della Consulta del CNEL
“È urgente una regolazione dell’equo compenso delle prestazioni professionali, da lungo tempo attesa. La disciplina attualmente vigente appare complessa, limitata sotto il profilo del campo di applicazione, discriminatoria tra professioni ordinistiche e non ordinistiche, oltre che inefficace per la carenza di strumenti di controllo”. È quanto ha scritto la Consulta per il lavoro autonomo e le professioni del CNEL in un documento indirizzato a Governo e Parlamento. Il testo, spiega una nota, elenca una serie di proposte “per contribuire al processo legislativo in corso con la formulazione di puntuali proposte di revisione del testo unificato attualmente all’esame della Camera, che vanno dai parametri economici per le professioni non ordinistiche, alla definizione delle clausole vessatorie, dai rapporti con la Pubblica amministrazione agli strumenti di controllo fino al perimetro di applicazione dell’equo compenso che non può limitarsi ai rapporti di natura convenzionale, ma deve riguardare anche le singole prestazioni professionali.
16/7/2021 - DL Sostegni bis al Senato. Verifica contributi a far data dal 1° novembre
Il testo approvato con fiducia alla Camera deve essere convertito in legge entro il 24 luglio
La Camera, dopo aver votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132-AR). Il testo approvato prova a velocizzare l’inizio dell’anno bianco per le partite IVA e i professionisti, cioè l’esonero dei contributi disposto dalla Legge di Bilancio 2021 ma ancora ineffettivo. Il decreto attuativo del Ministero del Lavoro continua ad accumulare ritardo: per questo motivo nel corso dell’esame alla Camera è stato approvato un emendamento che sposta in avanti la verifica della regolarità contributiva dei professionisti. Le novità sono contenute nell’articolo 47-bis del provvedimento, che ora attende l’approvazione del Senato per essere convertito in legge entro il 24 luglio. Nella sua formulazione originaria l’art. 47-bis prevedeva che ai fini della concessione dell’esonero dei contributi per partite IVA e professionisti, il controllo sulla regolarità contributiva venisse fatto dagli enti concedenti a partire dal 1° marzo 2022. Tuttavia, la Ragioneria Generale dello Stato, con una nota, ha chiesto (e ottenuto) una modifica ben precisa: il testo approvato in prima lettura ora prevede che la regolarità contributiva sia “verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021.” In ogni caso, continua il comma 1 dell’articolo 47-bis, resta fermo il recupero degli importi non spettanti fruiti a titolo di esonero.
16/7/2021 - Concessione risorse residue a Confidi per garanzie ai professionisti
16/7/2021 - Riforma delle professioni regolamentate: le raccomandazioni dall’UE
La Commissione europea ha presentato lo scorso 9 luglio la Comunicazione COM (2021) 385 final (testo in Italiano) che contiene una serie di raccomandazioni di riforma aggiornate per la regolamentazione di sette servizi professionali alle imprese nei diversi Paesi europei. L'obiettivo di queste nuove raccomandazioni, che aggiornano quelle già presentate nel 2017, è quello di incentivare e assistere gli Stati membri nella creazione di un contesto regolamentare propizio alla crescita, all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro, e soprattutto eliminare gli ostacoli che persistono nel mercato unico dei servizi. Secondo la Commissione il progresso nella adozione di riforme strutturali mirate ed efficaci nel settore delle professioni gioverebbe agli ecosistemi industriali europei duramente colpiti dalla pandemia creando un contesto imprenditoriale più aperto e migliorando la scelta, i prezzi e la disponibilità dei servizi per i consumatori e l'industria. Le raccomandazioni si concentrano su sette servizi professionali alle imprese con un elevato potenziale di crescita, innovazione e occupazione: architetti, ingegneri, avvocati, contabili, consulenti in materia di brevetti, agenti immobiliari, guide turistiche. Le raccomandazioni riguardano le norme nazionali che disciplinano l'accesso a tali professioni e il loro esercizio, ad esempio riservando ampi settori di attività a professionisti con qualifiche specifiche o limitando le tipologie di società e le strutture proprietarie consentite.
16/7/2021 - Sanificazione ambienti e acquisto DPI: il credito d’imposta
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono state definite le modalità di accesso al nuovo credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione previsto dal decreto sostegni Bis e accessibile anche per i professionisti. Il credito d’imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per i tamponi per il Covid-19, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021. La comunicazione delle spese ammissibili può essere effettuata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, su apposito modello. E’ inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, mediante i canali telematici dell’Agenzia o l’apposito servizio web, disponibile nell’area riservata del sito.
L’Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. Il credito d’imposta può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa e in compensazione tramite F24 le cui istruzioni per la compilazione saranno impartite con successiva risoluzione.
11/6/2021 - DL Sostegni bis: la posizione di Confcommercio Professioni
Sul Decreto Sostegni bis, giudichiamo positivamente che siano riconosciuti tra i destinatari dei nuovi contributi a fondo perduto anche i professionisti che in precedenza non hanno ricevuto nulla a causa del periodo temporale preso a riferimento per il calo di fatturato. Ma i criteri adottati per la determinazione dei contributi ci portano comunque a ritenere che i sostegni non saranno adeguati per chi ha subito importanti riduzioni di attività. Rimane anche da capire l’efficacia dell’intervento perequativo che potrebbe essere positivo in relazione alla percentuale che verrà riconosciuta sull’effettiva perdita di esercizio. Con riferimento alle esigenze di liquidità dei professionisti, bene la proroga della moratoria dei debiti bancari al 31 dicembre 2021 ma non dovrebbe essere circoscritta alla sola quota capitale dei finanziamenti. Saranno comunque necessarie moratorie più ampie per i professionisti dei settori maggiormente colpiti dalle restrizioni conseguenti all’emergenza sanitaria. Soprattutto per questi ultimi, è necessaria inoltre una durata più prolungata dei finanziamenti coperti dalla garanzia pubblica. In conclusione, con riferimento alla previsione di una ulteriore proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente di riscossione, la portata di tale intervento ci sembra alquanto limitata perché, a fronte della permanente carenza di liquidità dei professionisti, occorrono ulteriori moratorie dei versamenti fiscali con rateizzazioni straordinarie.
11/6/2021 - DL Sostegni bis: l’audizione di Confcommercio
Nella memoria di Confcommercio relativa all’audizione in V Commissione Bilancio della Camera dei deputati sul Decreto Sostegni bis, si sottolinea la permanenza di requisiti e criteri di accesso ai contributi a fondo perduto che potrebbero non consentire l’inclusione di soggetti che hanno subito riduzioni del proprio giro di affari comunque significative. Anche la misura del contributo, parametrata alla media mensile ed a percentuali progressive rispetto agli scaglioni di ricavi/compensi, continua a risultare non allineata alle effettive perdite indotte dalla crisi sanitaria. Tali criticità dovrebbero essere tenute in considerazione nell’ambito della declinazione delle modalità di attuazione del contributo a fondo perduto previsto per gli operatori economici che hanno subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio del 2020, rispetto a quello del 2019, con particolare riferimento alle percentuali che il MEF dovrà individuare ai fini dell’accesso al nuovo sostegno e della determinazione della misura del contributo da erogare. Allo stesso tempo, la richiesta di anticipazione degli adempimenti fiscali, ai fini dell’accesso al contributo legato al peggioramento del risultato economico di esercizio, potrebbe determinare “colli di bottiglia” per i soggetti economici che intendono presentare istanza. Bisogna, inoltre, “prevedere moratorie di durata più ampia per imprese e professionisti, soprattutto per i settori maggiormente colpiti dalle restrizioni conseguenti all’emergenza sanitaria”. Per quanto riguarda la durata dei finanziamenti coperti dalla garanzia pubblica, si evidenzia “la necessità di definire, in raccordo con la Commissione europea, durate ben più ampie, tali da consentire una concreta sostenibilità delle rate dei piani di ammortamento”, soprattutto per i settori maggiormente colpiti dagli effetti dell’emergenza epidemiologica. Peraltro, viene meno il limite massimo al costo degli interventi a carico di imprese e professionisti per i finanziamenti fino a 30.000 euro. Risulta infine “positivo il ripristino per lavoratori autonomi, professionisti e imprenditori individuali della possibilità di accedere all’intervento del Fondo Gasparrini per la sospensione dei mutui prima casa”. Bene, quindi, la fissazione del termine per la presentazione delle richieste disposta dall’art. 64, comma 1, anche se vanno aggiornati i riferimenti temporali per l’accesso al beneficio con riferimento al calcolo della perdita di fatturato, individuati dall’art. 54 del decreto-legge n. 18 del 2020 (Cura Italia). In tema di politiche attive si valuta positivamente l’istituzione del fondo denominato “Scuole dei Mestieri”, per formare figure professionali richieste dalle imprese nei settori di specializzazione del territorio. Al riguardo, si auspica possano essere incluse anche le professioni del terziario di mercato, a partire dal turismo.
11/6/2021 - Decreto Reclutamento PA: pubblicato in Gazzetta Ufficiale
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (c.d. "decreto reclutamento"), recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia". Il decreto reclutamento, finalizzato a implementare e rafforzare il capitale umano della Pubblica Amministrazione, ha due obiettivi dichiarati: definire percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento dei profili tecnici e gestionali necessari ai traguardi prefissati dal PNRR e porre le premesse normative per la riforma della P.A. e della Giustizia, indispensabili al PNRR. Il nuovo testo normativo va ad aggiungersi alla riforma Brunetta (art. 10 Decreto-legge 44/2021) sulla semplificazione dei concorsi pubblici, e punta ad assicurare l’osmosi tra pubblico e privato e maggior fluidità nei percorsi di carriera, così da rendere più allettante per i giovani l’ingresso nella P.A. In particolare, per l’ingaggio dei professionisti iscritti agli Albi, Collegi o Ordini è prevista una procedura innovativa finalizzata a garantire maggiore trasparenza. Alla presenza dei requisiti richiesti (art. 1, comma 7), occorrerà iscriversi al portale di reclutamento nell’apposito elenco istituito dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, i cui criteri verranno stabiliti in apposito decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto reclutamento. Confcommercio Professioni chiede che anche per le professioni non ordinistiche, portatrici di nuove e fondamentali competenze per il PNRR, siano individuate delle modalità di iscrizione al portale e dei criteri specifici.
11/6/2021 - DL Governance e semplificazioni: la nota di Confcommercio
Confcommercio ha predisposto una nota di sintesi delle principali disposizioni d’interesse per il Sistema contenute nel decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.129 del 31 maggio 2021 ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. ll disegno di legge di conversione è in corso d’esame in prima lettura da parte delle Commissioni Affari Costituzionali e Ambiente della Camera dei Deputati. Nella prima parte, il decreto prende in esame la governance sul Recovery Plan descrivendo un sistema articolato su distinti livelli. Vengono definiti i diversi ruoli strategici ricoperti dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché le modalità di dialogo con le autorità europee. Nella seconda parte del provvedimento, vengono previste una serie di misure di semplificazione che incidono sui settori più sensibili considerati nel PNRR per agevolarne la completa realizzazione. La finalità è accelerare e snellire le procedure e contemporaneamente rafforzare la capacità amministrativa della PA in vari settori.
11/6/2021 - Confguide: “Serve una figura professionale unica in tutta Italia”
“Una figura professionale unica per tutto il territorio nazionale, altamente qualificata, chiaramente riconoscibile e identificabile”. La chiede Confguide, la Federazione delle guide turistiche aderente a Confcommercio Professioni nel corso di un’audizione in commissione Industria del Senato sui disegni di legge di disciplina della professione di guida turistica rispettivamente presentati dal Sen. Ripamonti e dal Sen. Croatti.
11/6/2021 - Richiesta Durc on line per esonero contributivo dei lavoratori autonomi e professionisti
In relazione al differimento al 20 agosto 2021, del termine di versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli esercenti attività commerciali e degli artigiani si segnala quanto segue. Tale differimento, come noto, si è reso necessario nelle more della pubblicazione del decreto attuativo dell’esonero contributivo disciplinato dalla Legge di Bilancio 2021 in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti. A tal proposito, ferma restando la proroga dei versamenti sopra richiamati, l’Istituto ha comunicato per le vie brevi che la procedura per l’accesso al beneficio contributivo – che dovrebbe essere rilasciata entro il mese di luglio e previa comunque la necessaria pubblicazione del decreto interministeriale – richiederà, tra gli altri requisiti, il possesso di Durc regolare in corso di validità. Pertanto, ai fini di unariduzione dei tempi di riconoscimento dell’esonero e di una più efficace gestione di eventuali regolarizzazioni, l’Inps fa presente l’opportunità di procedere con la richiesta di verifica sulla procedura Durc on line per i potenziali richiedenti il beneficio.
28/5/2021 - Nota su legge di conversione del Decreto Sostegni bis
Confcommercio ha elaborato una nota di sintesi delle principali disposizioni di interesse per il Sistema contenute nella legge 21 maggio 2021, n. 69, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” (cd. decreto “Sostegni”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
E’ stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, cd. decreto “Sostegni bis” che interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento. In relazione al contributo a fondo perduto, è previsto un criterio alternativo per le attività chiuse per la pandemia e le professioni legate alle rispettive filiere. Riguarda anche le attività professionali che in precedenza non hanno ricevuto contributi e che sono più legate a cicli di stagionalità. Una buona notizia, anche se il calcolo della perdita di fatturato è effettuato sempre sulla differenza dell’ammontare medio mensile dei fatturati e non tra fatturati annui come sarebbe stato preferibile. Ci appare comunque positivo il conguaglio perequativo che si concentra sui risultati economici dell’intero esercizio anche se rimane da capire quale percentuale verrà riconosciuta sull’effettiva perdita di esercizio. Bene la proroga dell’accesso al Fondo Gasparrini per i mutui sull’acquisto della prima casa per tutto il 2021, anche se i requisiti per il calcolo della perdita di fatturato devono essere aggiornati con riferimento a periodi temporali successivi rispetto a quanto individuato dal Decreto Cura Italia.
28/5/2021 - I dati MEF: crescono redditi medi da lavoro autonomo
Con l'aumento a 65.000 euro della soglia di ricavi per l'accesso al regime forfettario destinato alle partite IVA, il Mef registra nel 2019 "circa 707.000 nuove adesioni al regime, per un numero complessivo di adesioni pari a 1.563.000". Poiché, spiega il Mef, i redditi di tali contribuenti godono di una tassazione sostitutiva al 15% (5% nei primi 5 anni di attività), grazie al passaggio dall'Irpef al forfettario "crescono in misura molto significativa i redditi medi da lavoro autonomo (+25,4%) e i redditi medi d'impresa (+6,8%)". E' quanto emerge dal rapporto sulle dichiarazioni dei redditi 2020, riferite all'anno d'imposta 2019.
21/5/2021 - Equo compenso: considerare anche i professionisti non ordinistici
Confcommercio Professioni sottolinea la mancanza di una tutela effettiva per i compensi dei professionisti che esercitano lavoro autonomo genuino con partita IVA, free lance, come ad esempio consulenti di direzione, formatori, progettisti e designer, professionisti nel settore dell’ICT, del turismo e dello sport e benessere, che sono iscritti alla Gestione separata dell’INPS. “Si tratta di professionisti con competenze altamente qualificate, per cui il lavoro autonomo è una scelta consapevole che non deve, pertanto, incontrare ostacoli normativi”: così Anna Rita Fioroni, Presidente di Confcommercio Professioni in audizione lo scorso 18 maggio alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, sui disegni di legge in esame in materia di equo compenso (AC 301 Meloni, AC 1979 Mandelli e AC 2192 Morrone).
21/5/2021 - Decreto Sostegni Bis approvato dal Consiglio dei Ministri
Le novità sui contributi a fondo perduto e sulle misure a sostegno della liquidità
Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri 20 maggio 2021 il cd. decreto-legge sostegni bis che interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento. Si prevede un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA (professionisti compresi), senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Il nuovo intervento è più articolato dei precedenti e prevede tre componenti:
- la replica del precedente intervento previsto dal primo decreto “sostegni”, con un contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiamo subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento tra il 2019 e il 2020;
- una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
- la terza componente avrà una finalità perequativa e si concentra sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.
Sono previste ulteriori misure, tra cui l’incremento con uno stanziamento di 1,6 miliardi la dotazione del Fondo per l’internazionalizzazione delle imprese, il potenziamento con 120 milioni di euro il Fondo per sostenere le attività connesse con eventi e matrimoni e i parchi tematici e l’istituzione di un ‘Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse’ con una dotazione di 100 milioni di euro. Viene, inoltre, differita per ulteriori 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, la sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione e viene prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale delle esposizioni oggetto di moratoria, mentre sono prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le Pmi.
21/5/2021 - Covid19, via libera al nuovo decreto: le misure per la ripartenza
E’ stato pubblicato il 18 maggio 2021 nella Gazzetta Ufficiale ed è entrato contestualmente in vigore il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 recante “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, contenente la nuova programmazione per l’avvio graduale della ripresa delle attività economiche. In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal Ministero della salute. Inoltre, nelle “zone gialle” si prevedono rilevanti, ancorché graduali, modifiche. Di seguito quelle di preminente interesse:
- dall’entrata in vigore del decreto, il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito;
- anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre e dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;
- dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale); dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;
- parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio; tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio;
- dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;
- dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.
7/5/2021 - OK dal Senato al DL Sostegni: poche novità per i professionisti
Tra le proposte approvate dal Senato plaudiamo come conquista di civiltà alla previsione della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di impedimento dovuto al Covid-19. Si inizia ad intravedere un’attenzione per il quadro di contesto in cui devono operare i professionisti presi nella morsa di burocrazia, versamenti fiscali e contributivi e a fronte di una crisi perdurante che non dà loro certezze per il futuro.
Ci aspettiamo moratorie straordinarie per gli adempimenti fiscali e che venga quanto prima resa effettiva l’ISCRO e data attuazione all’esonero contributivo 2021 previsto esplicitamente per i professionisti con la corrispondente contribuzione figurativa.
7/5/2021 - Previdenza complementare per professionisti
7/5/2021 - Proroga della sospensione della riscossione al 31 maggio
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che è in corso di redazione il provvedimento con cui sarà ulteriormente differito il termine di sospensione delle attività di riscossione. Saranno sospesi fino al 31 maggio 2021 tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità, per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione (quali fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti). Per effetto della nuova proroga, restano sospese, altresì, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5 mila euro.
23/4/2021 - Audizione di Confcommercio sul DEF 2021
Il 19 aprile 2021 Confcommercio è stata audita da parte delle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sul Documento di Economia e Finanza per il 2021. Nella memoria depositata sono state recepite alcune osservazioni di Confcommercio Professioni. Servono ristori più adeguati in termini di risorse, più inclusivi in termini di parametri d’accesso e che tengano conto anche dei costi fissi, più tempestivi in termini di meccanismi operativi. Va assicurato l’ulteriore finanziamento del fondo per il parziale esonero contributivo di lavoratori autonomi e professionisti, in relazione al quale “vanno garantite tempestiva e compiuta operatività, nonché adeguatezza di risorse”. Si evidenzia la necessità inoltre di assicurare l’accesso al Fondo centrale di garanzia ed alla moratoria sui prestiti bancari alla più ampia platea di professionisti, ancorché non iscritti ad ordini, albi, elenchi ed altro e di garantire l’accessibilità al Fondo Gasparrini per la sospensione delle rate dei mutui prima casa da parte degli stessi professionisti e dei lavoratori autonomi in generale. L’impulso al welfare integrativo andrebbe esercitato anche estendendo il regime fiscale di favore, già previsto per i lavoratori dipendenti (deducibilità entro i 3.615,20 euro annui), ai titolari di reddito di lavoro autonomo (inclusi i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS) che versano ai fondi sanitari complementari. Si chiede inoltre al Governo che i contenuti delle risoluzioni approvate dalle Camere sul PNRR siano compiutamente tenuti in conto nella messa a punto definitiva del Recovery Plan. Quanto al lavoro autonomo professionale, nella memoria si sottolinea che le relazioni di Camera e Senato sul Piano confermano la centralità tanto del processo di costruzione di un compiuto sistema di tutele, che tenga insieme inclusività delle prestazioni e sostenibilità della contribuzione, quanto dell’investimento su competenze trasversali e specifiche e sul collegamento tra mondo della conoscenza e nuove professioni. Di particolare importanza è il riconoscimento dell’esigenza sia del superamento dell’impossibilità di costituzione di reti “pure” di soli professionisti, sia del potenziamento del Piano “Transizione 4.0”. Di rilievo, infine, le annotazioni del Parlamento circa la revisione del trattamento fiscale delle flotte aziendali a zero emissioni anche in favore dei liberi professionisti e la fruibilità del superbonus 110% da parte degli stessi.
23/4/2021 - ISA: benefici premiali per il periodo d’imposta 2020
L’Agenzia delle Entrate ha anticipato alla Confederazione le ipotesi di lavoro attualmente allo studio per l’individuazione dei livelli di affidabilità a cui correlare i benefici premiali previsti dalla normativa in materia di ISA. Tali ipotesi prevedono, per il periodo d’imposta 2020, la conferma dei due criteri alternativi di accesso al regime premiale, già individuati per il periodo d’imposta 2019.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre reso noto che, in base alle informazioni disponibili nella banca dati degli ISA, riguardanti i dati dichiarati nel 2020 dai contribuenti che hanno applicato gli ISA per il periodo d’imposta 2019, sono state effettuate alcune analisi statistiche che si concentrano, principalmente, sui punteggi ottenuti ai fini dell’affidabilità fiscale. Dall’analisi è emerso, innanzitutto, che, per quanto riguarda i professionisti, la platea dei contribuenti che hanno applicato gli ISA per il citato periodo è di 453.728 soggetti. Con riferimento al medesimo periodo, i contribuenti che hanno ottenuto delle premialità sono stati circa il 56% nel settore delle professioni.
Nel corso dell’ultima riunione dello scorso 9 aprile, la Commissione degli Esperti è stata, infine, chiamata ad approvare gli interventi sugli ISA, in applicazione per il periodo d’imposta 2020, legati all’emergenza sanitaria da Covid-19, l’individuazione di ulteriori ipotesi di esclusione dall’applicazione degli ISA successive al DM del 2 febbraio 2021, gli aggiornamenti delle misure di ciclo settoriale e degli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta e, infine, gli aggiornamenti delle analisi territoriali.
23/4/2021 - Indennità Decreto Sostegni per lavoratori autonomi occasionali
In relazione alle indennità Inps previste dal Decreto Sostegni in favore di talune categorie di lavoratori, tra cui i lavoratori autonomi occasionali che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro in conseguenza dell’emergenza da Covid-19 - l’Istituto ha fornito le istruzioni amministrative per la fruizione del bonus di ammontare pari a 2.400 euro. Tali indennità, non concorrono alla formazione del reddito e per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. I soggetti già beneficiari delle indennità di cui al Decreto Ristori (artt. 15 e/o 15-bis) non sono tenuti a presentare alcuna domanda di accesso al bonus e l’Istituto provvederà, infatti, all’accredito automatico della somma. Per gli altri, il termine ultimo per la presentazione della domanda all’INPS è stato prorogato dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021.
16/4/2021 - Allo studio del MEF la proroga per la sospensione dei mutui prima casa per i professionisti
È stata svolta mercoledì 14 aprile in Commissione Finanze della Camera dei deputati l’interrogazione a prima firma dell’Onorevole Cancelleri (M5S) con cui è stato chiesto al Ministro dell’economia e delle finanze se non ritenga opportuno adottare in ragione della situazione emergenziale interventi normativi per prorogare, come già evidenziato e richiesto da Confcommercio Professioni a più riprese, l’accesso ai benefici del Fondo Gasparrini per la sospensione dei mutui sulla prima casa per professionisti e lavoratori autonomi che ne sono rimasti esclusi dal 17 dicembre 2020. Apprendiamo con favore la risposta del Sottosegretario di Stato Durigon secondo cui “è allo studio del Ministero dell’economia e delle finanze una verifica tecnica per valutare la possibilità di elaborare una norma di proroga dell’operatività dell’articolo 54 del decreto-legge 9 marzo 2020 n. 18, finalizzata ad estendere anche ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti e agli imprenditori individuali, per il tempo necessario, i benefici dell’accesso al Fondo per la sospensione dei mutui per l’acquisto della prima casa”.
16/4/2021 - Ddl titoli universitari abilitanti: inizio esame alla Camera
Le Commissioni Giustizia e Cultura della Camera hanno incardinato il 14 aprile l’esame del disegno di legge di iniziativa del precedente Governo Atto Camera 2751 recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti e sono state svolte le relazioni illustrative. Il disegno di legge composto di 5 articoli intende semplificare le modalità di accesso all'esercizio di alcune professioni regolamentate (odontoiatra, farmacista, veterinario, psicologo, geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale) per consentire un più rapido inserimento nel mercato del lavoro. In particolare, proseguendo il percorso intrapreso con il D.L. 18/2020 (L. 27/2020) il cui art. 102 ha introdotto il valore abilitante della laurea magistrale in medicina e chirurgia, dispone che l'esame finale di laurea e di laurea magistrale di altri corsi di studio diviene anche la sede nella quale accertare la competenza tecnico-professionale che abilita all'esercizio di quella determinata professione. Inoltre, prevede la possibilità di estendere ulteriormente tale misura ad altre classi di laurea e di laurea magistrale, su richiesta degli ordini e dei collegi professionali o delle relative federazioni.